Onorevoli Deputati! - Il credito al consumo costituisce oggetto di attenzione anche in sede comunitaria. Il Consiglio dell'Unione europea, lo scorso 21 maggio 2007, ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di modifica della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori, presentata dalla Commissione [COM (2002) 443].
      L'esigenza di tutelare i consumatori in un ambito assai delicato in cui si impongono garanzie a salvaguardia della correttezza professionale e della moralità, nonché l'immanente rischio di contiguità con il fenomeno dell'usura, hanno indotto ad intervenire. Il presente disegno di legge prefigura sotto molti aspetti il recepimento della direttiva comunitaria in itinere. Esso interviene altresì nel campo delle assicurazioni private, per una più razionale disciplina della vigilanza demandata alle autorità di settore.
      L'articolo 1 prevede una serie di modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: «TUB».
      Sono, innanzitutto, apportate integrazioni all'articolo 106 del TUB (commi 3 e 4), al fine di aumentare il capitale sociale

 

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minimo degli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB (pari, attualmente, a cinque volte quello previsto per le società per azioni). In particolare, con la nuova lettera c) del comma 3 si realizzerebbe un incremento di portata generale, mentre la nuova lettera b) del comma 4 consentirebbe al Ministro dell'economia e delle finanze di stabilire un importo superiore in relazione all'attività svolta dagli intermediari.
      Con l'introduzione del comma 5-bis e la modifica del comma 6 del medesimo articolo 106 del TUB si integrano le attuali forme di vigilanza sugli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale (controlli sull'esistenza dei requisiti per l'iscrizione, previsti dall'articolo 106 del TUB, e sull'osservanza delle disposizioni di trasparenza, disciplinati dall'articolo 128 del TUB), consentendo all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) di regolamentare e controllare i canali distributivi adottati dagli intermediari finanziari. Sarà in tal modo possibile richiedere a tali intermediari l'adozione di cautele ogniqualvolta si avvalgano di soggetti terzi per distribuire i propri prodotti (ad esempio: mediatori, agenti, call center eccetera). Da tale disciplina sono esentati gli intermediari iscritti nell'elenco speciale, in quanto ai medesimi si applicano le disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
      Le modifiche apportate all'articolo 121 del TUB concernono il campo di applicazione della disciplina del credito al consumo.
      In particolare, la modifica al comma 1 dell'articolo 121 del TUB rimedia all'incongruenza lessicale e sistematica sottesa alla definizione vigente, nella parte in cui fa riferimento all'esercizio di un'attività «commerciale o professionale» quando invece: 1) al «professionista» (ossia all'esercente una professione intellettuale) non è consentito di «concedere credito»; 2) tutti i riservatari di quest'attività (comma 4) rivestono la forma giuridica dell'impresa.
      Il rinvio, contenuto nel nuovo comma 1-bis del citato articolo 121 del TUB, alla nozione di consumatore fornita dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato: «codice del consumo» (nozione peraltro coincidente con quella prevista dall'attuale articolo 121 del TUB) consente di creare un esplicito collegamento tra le disposizioni del TUB e quelle del codice del consumo: tale collegamento risulterebbe complementare a quello che si propone di inserire in quest'ultimo (si veda il nuovo testo dell'articolo 43 del codice del consumo, come novellato dall'articolo 2, comma 2, del presente disegno di legge).
      Il comma 3 dell'articolo 121 del TUB è abrogato, perché la specificazione: «in quanto compatibili» può essere fonte di incertezza: si ritiene preferibile fare espresso riferimento a coloro che si interpongono nell'attività di credito al consumo nelle singole disposizioni rilevanti del titolo VI, capo II, del TUB e introdurre una specifica regolamentazione con riguardo alla remunerazione di tali soggetti da parte del consumatore (articolo 123-ter del TUB).
      Al riguardo, va tenuto anche presente che le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia già estendono a tutti i soggetti che prendono parte alla commercializzazione dei servizi bancari e finanziari l'applicazione degli obblighi di trasparenza (per il corretto assolvimento risulta responsabile la banca o l'intermediario finanziario) e che l'UIC ha puntualmente regolamentato gli obblighi di trasparenza concernenti l'attività di mediazione creditizia, sulla base della legge 7 marzo 1996, n. 108, e della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 2003.
      Quanto al comma 4 dell'articolo 121 del TUB, le modifiche proposte nel testo riguardano il campo di applicazione della disciplina sul credito al consumo:

          a) si estende (comma 4, lettera d-bis) l'esonero ai casi in cui il credito comporti oneri ma questi siano poco significativi e il rimborso debba avvenire entro tre mesi (ad esempio nel caso di carte di credito

 

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con commissione annuale di basso importo). Tale previsione, in linea con il testo della direttiva in discussione, potrà essere ulteriormente precisata dal CICR, in via amministrativa, quanto alla nozione di «significatività»;

          b) si includono nel campo di applicazione i mutui per la ristrutturazione dell'abitazione (comma 4, lettera e), anche in questo caso anticipando una previsione della nuova direttiva;

          c) in linea con il testo della direttiva in discussione, si escluderebbero dal campo di applicazione i mutui con ipoteca su immobili e aventi durata superiore a cinque anni (comma 4, lettera e-bis): le peculiarità dei finanziamenti con ipoteca immobiliare, sia dal punto di vista del modo di finanziamento sia per gli aspetti relativi alla tutela del consumatore, hanno indotto, a livello comunitario, a considerare un trattamento normativo separato; egualmente, a livello nazionale, il legislatore sembra seguire l'indirizzo di una regolamentazione autonoma (si veda, ad esempio, quanto previsto in materia di estinzione anticipata dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40). L'esonero, che riguarderebbe solo i crediti a lungo termine, si giustifica anche alla luce di quello, già esistente, dei finanziamenti volti all'acquisto dell'abitazione;

          d) si prevede la possibilità che il CICR escluda dal campo di applicazione della disciplina sul credito al consumo talune tipologie di credito, in ragione della natura del creditore, qualora il finanziamento sia a condizioni agevolate (comma 4, lettera f-bis). Questa previsione potrebbe consentire di esonerare - in tutto o in parte - specifici fenomeni (ad esempio le «casse peota», le attività di microcredito, i finanziamenti agevolati agli studenti) e di dare attuazione, attraverso la regolamentazione, ad alcune opzioni riconosciute dal testo della nuova direttiva comunitaria in discussione.

      Viene soppressa, infine, la parte finale della lettera b) del comma 4 dell'articolo 121 del TUB perché, come segnalato dalla dottrina, risulta oscura e foriera di dubbi. Tutti i contratti di somministrazione, indipendentemente dai requisiti di forma, verrebbero così esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina.
      La riformulazione del comma 1 dell'articolo 122 del TUB anticipa il testo della nuova direttiva in discussione, al fine di includere nel tasso annuo effettivo globale (TAEG) ogni onere di carattere economico posto a carico del consumatore e determinabile ex ante. Onde contrastare la diffusione di comportamenti elusivi da parte degli operatori con riferimento all'inclusione dei costi di servizi accessori nel TAEG, viene previsto che il CICR possa individuare casi ulteriori in cui tali costi debbano essere computati nel TAEG anche qualora i servizi accessori non siano necessari per ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate (questa previsione non è in contrasto con la direttiva, in quanto l'articolo 21, paragrafo 4, della medesima richiede agli Stati membri di adottare misure atte a evitare pratiche elusive).
      Nel corso delle riflessioni svolte, è stata presa in considerazione la possibilità di prevedere, accanto al TAEG, sub-indicatori del costo totale del credito (volti a rendere note al consumatore, partitamente, le somme percepite dal creditore, dal soggetto che si interpone e, eventualmente, da soggetti terzi). Tale soluzione, sebbene utile soprattutto ai fini dell'applicazione della normativa penale in materia di usura, risulterebbe tuttavia incompatibile con la direttiva, qualora la medesima venisse approvata nella versione attualmente in discussione (peraltro, l'ipotesi di pubblicizzare un «tasso totale creditore» comprensivo del totale dei compensi percepiti dal finanziatore, contenuta nella prima proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea nel 2002, è stata successivamente esclusa, in quanto l'indicatore è stato ritenuto da più parti ridondante e di scarsa utilità per il consumatore).
      L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 122 del TUB è da mettere in relazione

 

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all'integrazione del comma 1 e all'introduzione del nuovo articolo 123-ter.
      L'articolo 123 del TUB viene riscritto per tenere conto della netta distinzione, contenuta nella direttiva in discussione, tra annunci pubblicitari (comma 1) e documentazione di trasparenza nella fase precontrattuale (comma 2).
      Il comma 1 riprende, con riferimento agli «annunci pubblicitari», gli elementi previsti come obbligatori nel testo della direttiva in discussione.
      Il comma 2 indica il contenuto minimo della documentazione di trasparenza che deve essere prodotta dai finanziatori (in conformità alla direttiva, tale elenco è destinato a essere significativamente integrato dal CICR, il quale dovrà anche indicare la struttura di un documento informativo standard, sulla base degli articoli 116 e 123 del TUB).
      Il nuovo articolo 123-bis del TUB è volto a dare attuazione anticipata a due rilevanti disposizioni della direttiva comunitaria nel testo attualmente in discussione.
      Il comma 1, al fine di contenere fenomeni di sovraindebitamento delle famiglie e di evitare pratiche di marketing aggressive, prescrive che il creditore svolga una valutazione del merito creditizio del consumatore.
      Il comma 2 introduce, coerentemente con il testo della direttiva in discussione, un obbligo di consulenza a favore del consumatore, affinché questi sia posto in grado di valutare l'adeguatezza del contratto rispetto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.
      Il CICR potrà, anche sulla base del nuovo comma 2-bis dell'articolo 127 del TUB, fornire indicazioni di maggior dettaglio circa l'applicazione di queste disposizioni, eventualmente anche graduando gli obblighi a carico dei finanziatori sulla base delle caratteristiche del prodotto offerto.
      Il nuovo articolo 123-ter del TUB, anch'esso un'anticipazione di una previsione della direttiva in discussione, è volto a limitare i casi in cui un soggetto che si interpone nell'attività di credito al consumo (ad esempio: mediatore, fornitore di beni o servizi) può chiedere un compenso al consumatore. In particolare, ciò potrebbe avvenire solo qualora tali soggetti non percepiscano una remunerazione dal finanziatore, il contratto sia effettivamente concluso e la pattuizione avvenga in forma scritta. È altresì previsto un obbligo di comunicazione dell'ammontare del compenso al finanziatore, al fine di renderne possibile l'incorporazione nel TAEG.
      Le modifiche apportate all'articolo 124 del TUB riguardano il contratto di credito.
      La riformulazione del comma 1 è volta a estendere al credito al consumo l'applicazione dell'intero articolo 117 del TUB (con esclusione della sostituzione automatica di clausole prevista dal comma 7 dello stesso articolo 117, stante il regime speciale previsto dall'articolo 124, comma 5); sarà così possibile: introdurre, attraverso una delibera del CICR, deroghe alla forma scritta per talune operazioni (ad esempio, per favorire le contrattazioni via internet), come verrebbe consentito dalla nuova direttiva; applicare le disposizioni sul contenuto del contratto (divieto di rinvio agli usi, coerenza con quanto pubblicizzato, indicazione di tutte le condizioni economiche).
      Al comma 2, la nuova lettera g-bis) prevede che il CICR possa integrare il contenuto minimo obbligatorio del contratto.
      La modifica del comma 4 è volta a evitare una duplicazione che deriverebbe dall'estensione integrale dell'applicazione dell'articolo 117 del TUB al credito al consumo.
      Per quanto riguarda i diritti dei consumatori in corso di rapporto, viene apportata una serie di modifiche all'articolo 125 del TUB.
      In particolare, al comma 2 si sopprime il riferimento al recesso, considerato che il medesimo: 1) ha creato problemi interpretativi, in quanto difficilmente distinguibile dall'estinzione anticipata (parte della dottrina ritiene che abbia un autonomo rilievo solo per le fattispecie di vendita a rate e di locazione finanziaria o leasing, peraltro con l'effetto che il consumatore
 

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deve restituire il bene senza corrispondere alcun indennizzo al finanziatore; altri sostengono che si tratterebbe del recesso già attivabile a seguito di una modifica unilaterale delle condizioni del contratto ai sensi dell'articolo 118 del TUB); 2) la direttiva comunitaria in corso di approvazione fa riferimento esclusivamente all'estinzione anticipata; 3) il nuovo comma 3-quater, sempre in linea con la direttiva, garantirebbe in ogni caso al consumatore la facoltà di ripensamento.
      I commi 3-bis e 3-ter sono volti a ricondurre nel TUB la disposizione sulla risoluzione del contratto di finanziamento collegato all'acquisto di beni o servizi nel caso di inadempimento del fornitore.
      I commi 3-quater, sopra richiamato, e 3-quinquies introducono, sulla falsariga del testo della direttiva in discussione, un diritto di recesso a favore del consumatore, da esercitare entro quattordici giorni. Tali previsioni non si applicano alle aperture di credito (come previsto anche dalla direttiva) né qualora il diritto di recesso sia previsto dalle disposizioni speciali - di matrice comunitaria - in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190) ovvero dalle disposizioni, contenute nel codice del consumo, sul recesso nei contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali.
      Le modifiche apportate all'articolo 126 (comma 1) del TUB sono volte a:

          a) chiarire che la disciplina sul credito al consumo si applica integralmente, salve deroghe specifiche (quali, appunto, quelle indicate nell'articolo in esame), al credito sotto forma di apertura di credito;

          b) estendere il campo di applicazione alle carte di credito rotative;

          c) includere, tra le clausole da inserire nel contratto, quelle sugli sconfinamenti e sui tassi di mora.

      La soppressione della precisazione attualmente contenuta nella lettera b) si giustifica alla luce dell'applicazione dell'articolo 117 ai contratti della specie.
      Al riguardo, va tenuto presente che il testo della direttiva in discussione prevede per le aperture di credito in conto corrente un regime semplificato, che potrebbe richiedere, in sede di attuazione, alcune modifiche legislative.
      Il comma 2 dell'articolo 126, che prevede obblighi di comunicazione a favore del consumatore in caso di sconfinamento prolungato oltre i trenta giorni, è in linea con una previsione del testo della nuova direttiva in discussione.
      Si apportano poi alcune modifiche alle disposizioni che riguardano l'esecuzione delle attività di controllo e l'attuazione della disciplina del titolo VI del TUB, concernente il più ampio tema della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, in cui rientra il credito al consumo.
      Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 127 del TUB prevede l'inversione dell'onere della prova in relazione al rispetto, nei rapporti con i consumatori, degli obblighi di trasparenza disciplinati dal titolo VI nonché delle disposizioni sul dovere di consulenza in vista della conclusione del contratto di credito e sulla commissione di mediazione.
      Il comma 2-ter dello stesso articolo consente al CICR di adottare disposizioni di esecuzione: sarà così possibile specificare il contenuto di alcune previsioni e risolvere questioni interpretative rilevanti (esempio in materia di ius variandi) in via amministrativa.
      La modifica del comma 3 è meramente formale.
      Il TUB non specifica attualmente quale autorità sia incaricata di effettuare i controlli sui soggetti che si interpongono nella concessione del credito al consumo, cui si applica, in quanto compatibile, il capo II del titolo VI. Ciò posto, il comma 2 dell'articolo 128 del TUB viene integrato al fine di attribuire all'UIC i controlli sui mediatori per il rispetto degli obblighi loro spettanti in virtù del capo II sul credito al consumo, concernenti le condizioni al ricorrere delle quali è possibile chiedere un compenso al cliente (l'UIC è altresì incaricato di controllare il rispetto della disciplina di trasparenza

 

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relativa all'incarico di mediazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 108 del 1996, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2000 e del provvedimento UIC 29 aprile 2005).
      Non si prevede un analogo potere di controllo sulle altre categorie di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, considerato che: 1) coloro che svolgono attività di mediazione a titolo accessorio, senza essere iscritti nell'elenco tenuto dall'UIC (ad esempio, commercianti che hanno una convenzione con il finanziatore), sono in numero elevatissimo, praticamente impossibile da controllare (eventualmente, le autorità di vigilanza potranno richiedere ai finanziatori una forma di controllo sul rispetto del divieto di doppia commissione ai sensi degli articoli 53, 106 e 107); 2) gli agenti in attività finanziaria, per definizione, non percepiscono compensi da parte del consumatore ma solo una provvigione corrisposta dal finanziatore.
      Rimane fermo che il finanziatore dovrà sempre assicurarsi che siano state rispettate le norme sugli obblighi di trasparenza e correttezza, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, qualora il contratto sia concluso.
      La modifica del comma 5 dell'articolo 128 è volta a consentire l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività qualora sia accertata la violazione ripetuta di qualunque disposizione del titolo VI (e non solo di quelle sulla pubblicità). Viene altresì introdotto un potere di impartire divieti concernenti le modalità di commercializzazione, al fine di tenere conto del crescente impiego degli strumenti di commercializzazione alternativi allo sportello (internet, telefono eccetera).
      Il trasferimento del potere di adottare la misura della sospensione dell'attività alle autorità incaricate dei controlli è volto a uniformare il regime di questi provvedimenti a quelli sanzionatori (come disciplinati a seguito della legge 28 dicembre 2005, n. 262), nonché agli analoghi interventi previsti dagli articoli 53, comma 3, lettera d), e 78 del TUB.
      Il provvedimento apporta altresì modifiche all'articolo 144 del TUB, in materia di sanzioni amministrative, volte a:

          a) consentire l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso di accertamento della violazione di qualunque disposizione del titolo VI (e non solo di quelle sulla pubblicità) nonché della violazione del nuovo articolo 106, comma 5-bis;

          b) precisare che le sanzioni amministrative sono applicate qualora l'inosservanza delle disposizioni sulla trasparenza sia significativa;

          c) prevedere la possibilità di irrogare sanzioni per inosservanza delle disposizioni sulla trasparenza anche nei confronti dei componenti gli organi di controllo.

      Quanto all'ammontare delle sanzioni, si rammenta che gli importi previsti dall'articolo 144 del TUB risultano quintuplicati in virtù dell'articolo 39, comma 3, della legge n. 262 del 2005.
      Infine, l'articolo 1 inserisce nell'articolo 155 del TUB un nuovo comma 5-bis, il quale prevede l'iscrizione in apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del TUB per i mediatori finanziari che intendano superare la soglia dimensionale individuata con apposito regolamento. Si provvede così al coordinamento con la disciplina contenuta nell'articolo 16-ter della legge n. 108 del 1996, introdotto dal successivo articolo 4 del presente disegno di legge. Si tratta di adempimento ulteriore rispetto a quelli già previsti ordinariamente per i mediatori finanziari. In ogni caso, l'iscrizione di questi soggetti in tale sezione non li abilita ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti.
      L'articolo 2 del disegno di legge reca talune modifiche al codice del consumo, al fine di coordinare il medesimo con le innovazioni apportate dall'articolo 1 al TUB.
      In particolare, vengono abrogati gli articoli 40 e 41 del codice del consumo, i quali prevedono il recepimento di una direttiva comunitaria (98/7/CE, del 16 febbraio

 

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1998 del Parlamento europeo e del Consiglio) concernente il computo del TAEG attraverso una delibera del CICR adottata ai sensi degli articoli 122 e 123 del TUB, considerato che:

          a) la direttiva è stata attuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 6 maggio 2000 (adottato in via d'urgenza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2000;

          b) la disciplina del TAEG dovrà essere necessariamente rivista (con conseguente abrogazione del decreto citato) a seguito della modifica dell'articolo 122 del TUB.

      L'abrogazione dell'articolo 42 del codice del consumo è invece richiesta dall'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 125 del TUB.
      L'articolo 43 del codice del consumo viene novellato in quanto la disciplina del credito al consumo sarà contenuta integralmente nel TUB. La conferma di un richiamo al testo unico da parte del codice del consumo consentirà di applicare anche alla materia del credito al consumo le disposizioni trasversali del codice del consumo, quali, ad esempio, quelle sui diritti e sugli interessi, individuali e collettivi, dei consumatori (articolo 2).
      Il presente disegno di legge, agli articoli 3 e 4, introduce altresì una disciplina più stringente per il settore dei mediatori creditizi e degli agenti in servizi finanziari.
      Tale intervento si rende necessario in quanto gli organi di polizia giudiziaria hanno, in casi sempre più frequenti, rilevato infiltrazioni di organizzazioni criminali, le quali, utilizzando tali figure professionali come schermo, hanno compiuto attività illecite di elevato allarme sociale quali truffe, usura ed estorsione.
      In particolare, i settori più esposti ad aggressioni criminali sono risultati quelli operanti nel rilascio di garanzie e le strutture autorizzate allo svolgimento dell'attività di trasferimento di denaro (money transfer).
      L'elaborazione delle disposizioni in questo settore si è mossa su due principali linee direttrici.
      La prima ha come finalità quella di prevedere per l'esercizio dell'attività di mediatore e di agente in servizi finanziari una serie di requisiti maggiormente selettivi, al fine di accrescere l'affidabilità di tali figure.
      La seconda, strettamente connessa con la precedente, prevede un diretto coinvolgimento dell'intermediario finanziario che si avvale di queste figure professionali attraverso un più elevato livello di responsabilizzazione. In particolare, è previsto che gli adempimenti di tenuta dell'elenco, iscrizione, controllo già svolti dall'UIC, siano affidati ad un organismo costituito dalle associazioni di categoria (anche delle banche e degli intermediari finanziari) e dalle associazioni dei consumatori. Le caratteristiche di tale nuovo soggetto sono mutuate da quanto previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento all'organismo che provvede alla tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari.
      Relativamente ai mediatori creditizi viene previsto per l'iscrizione nell'elenco l'obbligo di assumere la forma giuridica di società di capitali ed è richiesto un capitale minimo pari a quello previsto per le società per azioni. Detti requisiti sono volti a consentire l'esercizio dell'attività soltanto ai soggetti più affidabili, atteso che il mediatore creditizio opera in autonomia anche in assenza di legami contrattuali con intermediari vigilati che possano essere chiamati a rispondere del suo operato.
      Tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, sia per gli agenti che per i mediatori, vengono inseriti anche quelli di professionalità, simili a quelli previsti per i promotori finanziari. Per i mediatori e per gli agenti diversi dalle persone fisiche, i requisiti di professionalità sono riferiti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Vengono, altresì, introdotti requisiti di onorabilità

 

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dei partecipanti per i soggetti costituiti in forma di società di capitali.
      I requisiti di professionalità consistono nel superamento di una prova valutativa gestita dall'organismo costituito dalle associazioni di categoria, ovvero nel possesso di requisiti di esperienza professionale che si ispirano anch'essi a quelli introdotti per i promotori (articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472). Rispetto alla disciplina vigente per tali ultimi soggetti, viene meno il riferimento all'attività svolta nel solo settore dei servizi di investimento; è infatti riconosciuta quale requisito di professionalità anche l'esperienza maturata presso banche o intermediari finanziari nonché l'attività di agente in attività finanziaria o di mediatore creditizio.
      È infine introdotto il riferimento all'attività effettivamente svolta in precedenza (in particolare, per quanto concerne l'esperienza maturata nell'attività di agenzia e di mediazione, non è sufficiente la mera iscrizione all'elenco o albo, ma occorre dimostrare che l'attività è stata concretamente svolta).
      Sia per i mediatori creditizi che per gli agenti è prevista, quale ulteriore requisito per l'iscrizione nell'elenco, la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Inoltre, viene stabilito che per i danni causati dall'agente risponde in solido anche l'intermediario per conto del quale operi e che la società di mediazione creditizia è responsabile dei danni causati dai soggetti di cui a qualsiasi titolo si avvalga.
      Con riferimento ai mediatori creditizi è introdotto un differente inquadramento in ragione di soglie dimensionali, da specificarsi con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del volume di finanziamenti intermediato, del numero dei dipendenti e delle convenzioni in essere. Per i mediatori identificati come soggetti di maggiori dimensioni si prevede anche l'iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB tra i soggetti operanti nel settore finanziario di cui all'articolo 155 del TUB. Ad essi si applicano le disposizioni previste dal TUB, per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale, in materia di: forma giuridica, capitale minimo, vigilanza informativa; di requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti; di cancellazione dall'elenco generale.
      Al fine di dettare la disciplina di dettaglio, sia per i mediatori che per gli agenti, viene previsto un potere regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze relativo, tra l'altro: alle modalità di tenuta dell'elenco, alla cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo medesimo, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli agenti. Con il medesimo regolamento il Ministero disciplinerà le cause di incompatibilità (escludendo la possibilità di esercitare contestualmente l'attività di agente e di mediatore creditizio), determinerà i poteri di supervisione dell'UIC e individuerà le altre attività esercitabili dai mediatori e dagli agenti (consentendo, in particolare, agli agenti in attività finanziaria non solo di «promuovere» ma anche di «collocare» tutti i prodotti bancari, nell'accezione più ampia, con eccezione di quelli disciplinati da specifiche norme del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
      Per quanto riguarda la disciplina transitoria, l'articolo 5 consente agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi già iscritti nei relativi elenco e albo tenuti dall'UIC di essere trasferiti nei nuovi elenchi tenuti dagli organismi costituiti dalle associazioni di categoria (per i mediatori di maggiori dimensioni, anche nella sezione di competenza dell'UIC), purché siano in grado di dimostrare (entro sei mesi dalla costituzione di tali nuovi organismi) di aver effettivamente svolto l'attività di agente o di mediatore per un periodo di almeno tre anni e di possedere gli altri requisiti ora previsti. Relativamente ai requisiti di professionalità, in
 

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alternativa all'esperienza posseduta, essi dovrebbero superare l'esame presso l'organismo; a tale riguardo, viene previsto che la prova valutativa sia indetta almeno due volte, con riferimento a ciascun elenco, nei dodici mesi successivi alla costituzione degli organismi stessi.
      L'articolo 6 reca disposizioni in materia di vigilanza sulle assicurazioni private apportando modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      In particolare, la competenza in materia assicurativa viene attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, senza intaccare le attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico in materia di tutela dei consumatori e di promozione della concorrenza. Si prevede altresì la soppressione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), le cui competenze sono devolute alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
            L'articolo 7 prevede, infine, che le modifiche apportate al TUB dai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, lettere b), numero 2), e c), numero 2), dell'articolo 1 - ossia le innovazioni in materia di credito al consumo concernenti gli obblighi nella fase prenegoziale, il contratto e i diritti dei consumatori - trovino applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Tale termine appare congruo al fine di consentire agli operatori interessati di adeguare le procedure e la modulistica alle innovazioni introdotte.
      Le disposizioni del disegno di legge non comportano oneri finanziari. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1:

          il comma 1 modifica l'articolo 106 del TUB, in tema di requisiti degli intermediari e di relativa vigilanza;

          il comma 2 individua talune norme non applicabili agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale;

          il comma 3 reca la definizione di credito al consumo e di consumatore; inoltre determina il campo di applicazione delle norme di cui al capo II del titolo VI del TUB;

          il comma 4 reca la definizione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) inteso come costo totale del credito a carico del consumatore, le cui modalità di calcolo vengono demandate al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);

          il comma 5 definisce il contenuto degli annunci pubblicitari con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il credito al consumo e la documentazione di trasparenza da consegnare al consumatore, e demanda al CICR la determinazione di ulteriori informazioni;

          il comma 6 inserisce nel TUB l'articolo 123-bis, concernente l'obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore: in base a tale disposizione, inoltre, il creditore deve assicurarsi che il consumatore riceva e comprenda tutte le informazioni e deve fornirgli tutte le informazioni necessarie per la valutazione del credito; inserisce altresì l'articolo 123-ter, il quale definisce i soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo;

          il comma 7 reca alcune modifiche all'articolo 124 del TUB, relativamente al contratto di credito;

          il comma 8 reca alcune modifiche all'articolo 125 del TUB, per cui nei casi di inadempimento del fornitore di beni o servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto alla risoluzione anche del contratto di finanziamento quando esso è stato concluso proprio in funzione dell'acquisto dei beni o servizi. Tali disposizioni si estendono al terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito;

          il comma 9 sostituisce l'articolo 126 del TUB, in particolare prevedendo un regime speciale per i contratti di apertura di credito, anche se connessi all'uso di carta di credito. Prevede inoltre che in caso di sconfinamento oltre l'importo individuato dal CICR, il creditore informa il consumatore dell'ammontare dello sconfinamento e degli importi dovuti;

 

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          il comma 10 stabilisce che l'onere della prova riguardante l'adempimento degli obblighi precontrattuali e delle previsioni di cui agli articoli 123-bis e 123-ter del TUB spetti alla banca o agli intermediari finanziari, ai soggetti che esercitano o si interpongono nell'attività di credito al consumo.
      Il comma 12 modifica il regime sanzionatorio.
      Le disposizioni fin qui descritte non inducono effetti a carico della finanza pubblica.
      Il comma 11 prevede che l'Ufficio italiano dei cambi (UIC) eserciti i controlli di cui all'articolo 128 del TUB anche nei confronti dei mediatori creditizi. Tale estensione non riguarda il novero dei soggetti controllati, dal momento che i mediatori creditizi sono già soggetti a controlli da parte dell'UIC, ai sensi del vigente articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Ora si amplia l'ambito oggettivo dei controlli medesimi, non più limitati alla verifica di requisiti formali.
      Tale compito aggiuntivo, che peraltro può essere svolto anche mediante la collaborazione di altre autorità secondo quanto prevede il medesimo articolo 128 del TUB, viene bilanciato dalla previsione della tenuta degli elenchi dei mediatori, finora a carico dell'UIC, da parte di organismi privati auto-finanziati. Nell'economia complessiva della norma, pertanto, non sono da ravvisare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      Il comma 13 prevede l'iscrizione dei mediatori creditizi in apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del TUB.
      La formalità non induce a carico della finanza pubblica oneri aggiuntivi di apprezzabile entità.
      Per quanto riguarda l'articolo 2, il comma 1 reca disposizioni abrogative di coordinamento prive di effetti sulla finanza pubblica. Il comma 2 introduce nel codice del consumo un rinvio alla disciplina del TUB: neppure esso induce effetti sulla finanza pubblica.
      L'articolo 3 istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria, tenuto da apposito organismo privato, costituito dalle associazioni di categoria. Gli organismi si finanziano con il contributo degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione.
      L'articolo 4 istituisce l'elenco dei mediatori creditizi, tenuto da apposito organismo privato, costituito dalle associazioni di categoria. Gli organismi si finanziano con il contributo degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione.
      L'articolo 5 reca disposizioni transitorie circa: il termine per produrre documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per gli agenti in attività finanziaria e di mediatore creditizio; l'indizione delle prove valutative da parte degli organismi privati composti dalle associazioni di categoria dei professionisti. Inoltre individua le disposizioni applicabili fino all'emanazione della nuova normativa regolamentare.
      Queste disposizioni non inducono effetti sulla finanza pubblica.
      L'articolo 6, commi da 1 a 3, trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze, già competente per la regolazione del mercato finanziario, anche le competenze in materia assicurativa, finora attribuite al Ministero dello sviluppo economico.
      Tenuto conto del numero di unità di personale attualmente impegnate presso il Ministero dello sviluppo economico (cinque), il Ministero dell'economia e delle finanze fa fronte ai nuovi compiti attribuiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, a legislazione vigente.
      I successivi commi da 4 a 6 dispongono la soppressione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e il trasferimento delle competenze e dei poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), alle quali viene altresì trasferito il relativo personale. Le modalità previste assicurano invarianza di oneri.
      L'articolo 7 differisce l'entrata in vigore di talune tra le modifiche al TUB disposte dall'articolo 1. Esso non induce effetti sulla finanza pubblica.

 

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