Onorevoli Deputati! - Il credito al consumo costituisce oggetto di attenzione anche in sede comunitaria. Il Consiglio dell'Unione europea, lo scorso 21 maggio 2007, ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di modifica della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori, presentata dalla Commissione [COM (2002) 443].
L'esigenza di tutelare i consumatori in un ambito assai delicato in cui si impongono garanzie a salvaguardia della correttezza professionale e della moralità, nonché l'immanente rischio di contiguità con il fenomeno dell'usura, hanno indotto ad intervenire. Il presente disegno di legge prefigura sotto molti aspetti il recepimento della direttiva comunitaria in itinere. Esso interviene altresì nel campo delle assicurazioni private, per una più razionale disciplina della vigilanza demandata alle autorità di settore.
L'articolo 1 prevede una serie di modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: «TUB».
Sono, innanzitutto, apportate integrazioni all'articolo 106 del TUB (commi 3 e 4), al fine di aumentare il capitale sociale
a) si estende (comma 4, lettera d-bis) l'esonero ai casi in cui il credito comporti oneri ma questi siano poco significativi e il rimborso debba avvenire entro tre mesi (ad esempio nel caso di carte di credito
b) si includono nel campo di applicazione i mutui per la ristrutturazione dell'abitazione (comma 4, lettera e), anche in questo caso anticipando una previsione della nuova direttiva;
c) in linea con il testo della direttiva in discussione, si escluderebbero dal campo di applicazione i mutui con ipoteca su immobili e aventi durata superiore a cinque anni (comma 4, lettera e-bis): le peculiarità dei finanziamenti con ipoteca immobiliare, sia dal punto di vista del modo di finanziamento sia per gli aspetti relativi alla tutela del consumatore, hanno indotto, a livello comunitario, a considerare un trattamento normativo separato; egualmente, a livello nazionale, il legislatore sembra seguire l'indirizzo di una regolamentazione autonoma (si veda, ad esempio, quanto previsto in materia di estinzione anticipata dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40). L'esonero, che riguarderebbe solo i crediti a lungo termine, si giustifica anche alla luce di quello, già esistente, dei finanziamenti volti all'acquisto dell'abitazione;
d) si prevede la possibilità che il CICR escluda dal campo di applicazione della disciplina sul credito al consumo talune tipologie di credito, in ragione della natura del creditore, qualora il finanziamento sia a condizioni agevolate (comma 4, lettera f-bis). Questa previsione potrebbe consentire di esonerare - in tutto o in parte - specifici fenomeni (ad esempio le «casse peota», le attività di microcredito, i finanziamenti agevolati agli studenti) e di dare attuazione, attraverso la regolamentazione, ad alcune opzioni riconosciute dal testo della nuova direttiva comunitaria in discussione.
Viene soppressa, infine, la parte finale della lettera b) del comma 4 dell'articolo 121 del TUB perché, come segnalato dalla dottrina, risulta oscura e foriera di dubbi. Tutti i contratti di somministrazione, indipendentemente dai requisiti di forma, verrebbero così esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina.
La riformulazione del comma 1 dell'articolo 122 del TUB anticipa il testo della nuova direttiva in discussione, al fine di includere nel tasso annuo effettivo globale (TAEG) ogni onere di carattere economico posto a carico del consumatore e determinabile ex ante. Onde contrastare la diffusione di comportamenti elusivi da parte degli operatori con riferimento all'inclusione dei costi di servizi accessori nel TAEG, viene previsto che il CICR possa individuare casi ulteriori in cui tali costi debbano essere computati nel TAEG anche qualora i servizi accessori non siano necessari per ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate (questa previsione non è in contrasto con la direttiva, in quanto l'articolo 21, paragrafo 4, della medesima richiede agli Stati membri di adottare misure atte a evitare pratiche elusive).
Nel corso delle riflessioni svolte, è stata presa in considerazione la possibilità di prevedere, accanto al TAEG, sub-indicatori del costo totale del credito (volti a rendere note al consumatore, partitamente, le somme percepite dal creditore, dal soggetto che si interpone e, eventualmente, da soggetti terzi). Tale soluzione, sebbene utile soprattutto ai fini dell'applicazione della normativa penale in materia di usura, risulterebbe tuttavia incompatibile con la direttiva, qualora la medesima venisse approvata nella versione attualmente in discussione (peraltro, l'ipotesi di pubblicizzare un «tasso totale creditore» comprensivo del totale dei compensi percepiti dal finanziatore, contenuta nella prima proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea nel 2002, è stata successivamente esclusa, in quanto l'indicatore è stato ritenuto da più parti ridondante e di scarsa utilità per il consumatore).
L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 122 del TUB è da mettere in relazione
a) chiarire che la disciplina sul credito al consumo si applica integralmente, salve deroghe specifiche (quali, appunto, quelle indicate nell'articolo in esame), al credito sotto forma di apertura di credito;
b) estendere il campo di applicazione alle carte di credito rotative;
c) includere, tra le clausole da inserire nel contratto, quelle sugli sconfinamenti e sui tassi di mora.
La soppressione della precisazione attualmente contenuta nella lettera b) si giustifica alla luce dell'applicazione dell'articolo 117 ai contratti della specie.
Al riguardo, va tenuto presente che il testo della direttiva in discussione prevede per le aperture di credito in conto corrente un regime semplificato, che potrebbe richiedere, in sede di attuazione, alcune modifiche legislative.
Il comma 2 dell'articolo 126, che prevede obblighi di comunicazione a favore del consumatore in caso di sconfinamento prolungato oltre i trenta giorni, è in linea con una previsione del testo della nuova direttiva in discussione.
Si apportano poi alcune modifiche alle disposizioni che riguardano l'esecuzione delle attività di controllo e l'attuazione della disciplina del titolo VI del TUB, concernente il più ampio tema della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, in cui rientra il credito al consumo.
Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 127 del TUB prevede l'inversione dell'onere della prova in relazione al rispetto, nei rapporti con i consumatori, degli obblighi di trasparenza disciplinati dal titolo VI nonché delle disposizioni sul dovere di consulenza in vista della conclusione del contratto di credito e sulla commissione di mediazione.
Il comma 2-ter dello stesso articolo consente al CICR di adottare disposizioni di esecuzione: sarà così possibile specificare il contenuto di alcune previsioni e risolvere questioni interpretative rilevanti (esempio in materia di ius variandi) in via amministrativa.
La modifica del comma 3 è meramente formale.
Il TUB non specifica attualmente quale autorità sia incaricata di effettuare i controlli sui soggetti che si interpongono nella concessione del credito al consumo, cui si applica, in quanto compatibile, il capo II del titolo VI. Ciò posto, il comma 2 dell'articolo 128 del TUB viene integrato al fine di attribuire all'UIC i controlli sui mediatori per il rispetto degli obblighi loro spettanti in virtù del capo II sul credito al consumo, concernenti le condizioni al ricorrere delle quali è possibile chiedere un compenso al cliente (l'UIC è altresì incaricato di controllare il rispetto della disciplina di trasparenza
a) consentire l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso di accertamento della violazione di qualunque disposizione del titolo VI (e non solo di quelle sulla pubblicità) nonché della violazione del nuovo articolo 106, comma 5-bis;
b) precisare che le sanzioni amministrative sono applicate qualora l'inosservanza delle disposizioni sulla trasparenza sia significativa;
c) prevedere la possibilità di irrogare sanzioni per inosservanza delle disposizioni sulla trasparenza anche nei confronti dei componenti gli organi di controllo.
Quanto all'ammontare delle sanzioni, si rammenta che gli importi previsti dall'articolo 144 del TUB risultano quintuplicati in virtù dell'articolo 39, comma 3, della legge n. 262 del 2005.
Infine, l'articolo 1 inserisce nell'articolo 155 del TUB un nuovo comma 5-bis, il quale prevede l'iscrizione in apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del TUB per i mediatori finanziari che intendano superare la soglia dimensionale individuata con apposito regolamento. Si provvede così al coordinamento con la disciplina contenuta nell'articolo 16-ter della legge n. 108 del 1996, introdotto dal successivo articolo 4 del presente disegno di legge. Si tratta di adempimento ulteriore rispetto a quelli già previsti ordinariamente per i mediatori finanziari. In ogni caso, l'iscrizione di questi soggetti in tale sezione non li abilita ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti.
L'articolo 2 del disegno di legge reca talune modifiche al codice del consumo, al fine di coordinare il medesimo con le innovazioni apportate dall'articolo 1 al TUB.
In particolare, vengono abrogati gli articoli 40 e 41 del codice del consumo, i quali prevedono il recepimento di una direttiva comunitaria (98/7/CE, del 16 febbraio
a) la direttiva è stata attuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 6 maggio 2000 (adottato in via d'urgenza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2000;
b) la disciplina del TAEG dovrà essere necessariamente rivista (con conseguente abrogazione del decreto citato) a seguito della modifica dell'articolo 122 del TUB.
L'abrogazione dell'articolo 42 del codice del consumo è invece richiesta dall'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 125 del TUB.
L'articolo 43 del codice del consumo viene novellato in quanto la disciplina del credito al consumo sarà contenuta integralmente nel TUB. La conferma di un richiamo al testo unico da parte del codice del consumo consentirà di applicare anche alla materia del credito al consumo le disposizioni trasversali del codice del consumo, quali, ad esempio, quelle sui diritti e sugli interessi, individuali e collettivi, dei consumatori (articolo 2).
Il presente disegno di legge, agli articoli 3 e 4, introduce altresì una disciplina più stringente per il settore dei mediatori creditizi e degli agenti in servizi finanziari.
Tale intervento si rende necessario in quanto gli organi di polizia giudiziaria hanno, in casi sempre più frequenti, rilevato infiltrazioni di organizzazioni criminali, le quali, utilizzando tali figure professionali come schermo, hanno compiuto attività illecite di elevato allarme sociale quali truffe, usura ed estorsione.
In particolare, i settori più esposti ad aggressioni criminali sono risultati quelli operanti nel rilascio di garanzie e le strutture autorizzate allo svolgimento dell'attività di trasferimento di denaro (money transfer).
L'elaborazione delle disposizioni in questo settore si è mossa su due principali linee direttrici.
La prima ha come finalità quella di prevedere per l'esercizio dell'attività di mediatore e di agente in servizi finanziari una serie di requisiti maggiormente selettivi, al fine di accrescere l'affidabilità di tali figure.
La seconda, strettamente connessa con la precedente, prevede un diretto coinvolgimento dell'intermediario finanziario che si avvale di queste figure professionali attraverso un più elevato livello di responsabilizzazione. In particolare, è previsto che gli adempimenti di tenuta dell'elenco, iscrizione, controllo già svolti dall'UIC, siano affidati ad un organismo costituito dalle associazioni di categoria (anche delle banche e degli intermediari finanziari) e dalle associazioni dei consumatori. Le caratteristiche di tale nuovo soggetto sono mutuate da quanto previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento all'organismo che provvede alla tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari.
Relativamente ai mediatori creditizi viene previsto per l'iscrizione nell'elenco l'obbligo di assumere la forma giuridica di società di capitali ed è richiesto un capitale minimo pari a quello previsto per le società per azioni. Detti requisiti sono volti a consentire l'esercizio dell'attività soltanto ai soggetti più affidabili, atteso che il mediatore creditizio opera in autonomia anche in assenza di legami contrattuali con intermediari vigilati che possano essere chiamati a rispondere del suo operato.
Tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, sia per gli agenti che per i mediatori, vengono inseriti anche quelli di professionalità, simili a quelli previsti per i promotori finanziari. Per i mediatori e per gli agenti diversi dalle persone fisiche, i requisiti di professionalità sono riferiti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Vengono, altresì, introdotti requisiti di onorabilità
il comma 1 modifica l'articolo 106 del TUB, in tema di requisiti degli intermediari e di relativa vigilanza;
il comma 2 individua talune norme non applicabili agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale;
il comma 3 reca la definizione di credito al consumo e di consumatore; inoltre determina il campo di applicazione delle norme di cui al capo II del titolo VI del TUB;
il comma 4 reca la definizione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) inteso come costo totale del credito a carico del consumatore, le cui modalità di calcolo vengono demandate al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);
il comma 5 definisce il contenuto degli annunci pubblicitari con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il credito al consumo e la documentazione di trasparenza da consegnare al consumatore, e demanda al CICR la determinazione di ulteriori informazioni;
il comma 6 inserisce nel TUB l'articolo 123-bis, concernente l'obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore: in base a tale disposizione, inoltre, il creditore deve assicurarsi che il consumatore riceva e comprenda tutte le informazioni e deve fornirgli tutte le informazioni necessarie per la valutazione del credito; inserisce altresì l'articolo 123-ter, il quale definisce i soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo;
il comma 7 reca alcune modifiche all'articolo 124 del TUB, relativamente al contratto di credito;
il comma 8 reca alcune modifiche all'articolo 125 del TUB, per cui nei casi di inadempimento del fornitore di beni o servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto alla risoluzione anche del contratto di finanziamento quando esso è stato concluso proprio in funzione dell'acquisto dei beni o servizi. Tali disposizioni si estendono al terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito;
il comma 9 sostituisce l'articolo 126 del TUB, in particolare prevedendo un regime speciale per i contratti di apertura di credito, anche se connessi all'uso di carta di credito. Prevede inoltre che in caso di sconfinamento oltre l'importo individuato dal CICR, il creditore informa il consumatore dell'ammontare dello sconfinamento e degli importi dovuti;
il comma 10 stabilisce che l'onere della prova riguardante l'adempimento degli obblighi precontrattuali e delle previsioni di cui agli articoli 123-bis e 123-ter del TUB spetti alla banca o agli intermediari finanziari, ai soggetti che esercitano o si interpongono nell'attività di credito al consumo.
Il comma 12 modifica il regime sanzionatorio.
Le disposizioni fin qui descritte non inducono effetti a carico della finanza pubblica.
Il comma 11 prevede che l'Ufficio italiano dei cambi (UIC) eserciti i controlli di cui all'articolo 128 del TUB anche nei confronti dei mediatori creditizi. Tale estensione non riguarda il novero dei soggetti controllati, dal momento che i mediatori creditizi sono già soggetti a controlli da parte dell'UIC, ai sensi del vigente articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Ora si amplia l'ambito oggettivo dei controlli medesimi, non più limitati alla verifica di requisiti formali.
Tale compito aggiuntivo, che peraltro può essere svolto anche mediante la collaborazione di altre autorità secondo quanto prevede il medesimo articolo 128 del TUB, viene bilanciato dalla previsione della tenuta degli elenchi dei mediatori, finora a carico dell'UIC, da parte di organismi privati auto-finanziati. Nell'economia complessiva della norma, pertanto, non sono da ravvisare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 13 prevede l'iscrizione dei mediatori creditizi in apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del TUB.
La formalità non induce a carico della finanza pubblica oneri aggiuntivi di apprezzabile entità.
Per quanto riguarda l'articolo 2, il comma 1 reca disposizioni abrogative di coordinamento prive di effetti sulla finanza pubblica. Il comma 2 introduce nel codice del consumo un rinvio alla disciplina del TUB: neppure esso induce effetti sulla finanza pubblica.
L'articolo 3 istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria, tenuto da apposito organismo privato, costituito dalle associazioni di categoria. Gli organismi si finanziano con il contributo degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione.
L'articolo 4 istituisce l'elenco dei mediatori creditizi, tenuto da apposito organismo privato, costituito dalle associazioni di categoria. Gli organismi si finanziano con il contributo degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione.
L'articolo 5 reca disposizioni transitorie circa: il termine per produrre documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per gli agenti in attività finanziaria e di mediatore creditizio; l'indizione delle prove valutative da parte degli organismi privati composti dalle associazioni di categoria dei professionisti. Inoltre individua le disposizioni applicabili fino all'emanazione della nuova normativa regolamentare.
Queste disposizioni non inducono effetti sulla finanza pubblica.
L'articolo 6, commi da 1 a 3, trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze, già competente per la regolazione del mercato finanziario, anche le competenze in materia assicurativa, finora attribuite al Ministero dello sviluppo economico.
Tenuto conto del numero di unità di personale attualmente impegnate presso il Ministero dello sviluppo economico (cinque), il Ministero dell'economia e delle finanze fa fronte ai nuovi compiti attribuiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, a legislazione vigente.
I successivi commi da 4 a 6 dispongono la soppressione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e il trasferimento delle competenze e dei poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), alle quali viene altresì trasferito il relativo personale. Le modalità previste assicurano invarianza di oneri.
L'articolo 7 differisce l'entrata in vigore di talune tra le modifiche al TUB disposte dall'articolo 1. Esso non induce effetti sulla finanza pubblica.